Riassumo in breve la questione:
nell'art.236 del regolameto del CdS (in pratica, è quello usato per applicare il famigerato art. 78) c'è scritto:
"Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione (...), comporta la visita e prova del veicolo interessato..."
(LINK ART.78 ; LINK ART:236)
se leggete bene, viene fatto notare che le caratteristiche costruttive e funzionali per cui si deve fare visita e prova (e quindi aggiornare il libretto) sono quelle contenute nell'Appendice V ed in un certo decreto.
Che succede se vi dico che il decreto in questione non esiste? (se mi trovate un riferimento esatto e non interpretabile, vi offro una cena)
(ditemi se sbaglio, ma non mi sembra di dire nulla di "astrale")
A rigor di logica, se manca il suddetto decreto, allora non si possono individuare le caratteristiche presenti sia nell'appendice V, e sia nel decreto. (c'è scritto un "ed individuate con decreto", e non "o individuate con decreto")
Visto che non si possono individuare le suddette caratteristiche, come è possibile applicare l'art. 78?
...o meglio: l'art 78 viene applicato per aver cambiato qualcosa nelle "caratteristiche", ma se non viene definito quale siano queste, come si applica l'art. 78?
La risposta che sorge spontanea è che non si applica (beninteso: fin qui siamo andati avanti con un ragionamento, e non con un interpretazione del CdS), se non in quei casi di sostituzione del telaio che non viene riportata a libretto.
Per la cronaca, questa "anomalia" non l'ho inventata io, ma è sorta a un Vigile Urbano (di non mi ricordo quale paesino del nord italia) che aveva paura di eventuali ricorsi vinti a causa della "falla" in questione...questa persona aveva paura in quanto poi sarebbe stato costretto a risarcire le persone alle quali avrebbe (ingiustamente) fermato l'auto per avergli sequestrato il libretto.
Se andate sul forum di PIEMMENEWS (che per la cronaca è un forum in cui discutono operatori di Polizia Municipale), potrete notare come molti di loro non applicano l'art. 78 per i motivi che vi ho citato sopra...insomma, nel dubbio per alcuni di loro è meglio lasciar perdere...
altri affermano che il decreto in questione è rappresentato dai decreti di recepimento delle varie direttive comunitarie, ma la questione è fumosa, e cmq il riferimento che fanno è vago e soggetto a interpretazione (nel senso: non c'è nulla che dice con chiarezza che il decreto dell'art. 78 sia un decreto di recepimento delle direttive comunitarie)
vi riporto un paio di esempi:
LINK 1
LINK 2
LINK 3
PS: buona discussione......